Art. 7.
(Fondo unico per lo spettacolo).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo dei settori dello spettacolo dal vivo previsti dalla presente legge, lo Stato provvede a incrementare gli stanziamenti per il FUS in funzione delle esigenze dello spettacolo dal vivo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze, determinano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incremento delle somme da destinare al FUS in ragione delle previsioni di spesa derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla medesima legge e finanziate con le quote del FUS spettanti allo spettacolo dal vivo.
      2. Ai fini del rifinanziamento annuale del FUS in sede di legge finanziaria, l'incremento minimo è calcolato in base al tasso di inflazione programmato previsto per l'anno cui è riferito l'incremento. I fondi necessari a incrementare il FUS sono reperiti dagli introiti derivati allo Stato dal gioco del Bingo.
      3. La relazione annuale sulla utilizzazione del FUS e sull'andamento complessivo dello spettacolo di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa

 

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alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Alla relazione annuale è data pubblicità, anche con la sua pubblicazione nel sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla fine dell'anno solare di riferimento. La relazione è integrata da un allegato, contenente i dati dei singoli contributi pubblici dei quali hanno beneficiato soggetti pubblici e privati, con l'indicazione sintetica dell'iniziativa, dell'attività e del riferimento normativo in base al quale è stato attribuito il contributo. Le Commissioni parlamentari competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono il loro parere sulla relazione.